Trattare «categorie particolari di dati» in ambito sanitario è sempre vietato, tranne che per:
a) motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; b) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare); c) finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali («finalità di cura»).
I trattamenti che sono essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute e sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza NON richiedono il consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato.
E’ possibile trattare dati sanitari SOLO con il consenso dell’interessato per:
- consultazione del Fascicolo sanitario elettronico
- consegna del referto online
- utilizzo di app mediche
- fidelizzazione della clientela
- finalità promozionali o commerciali
- finalità elettorali
Trovate maggiori informazioni scaricando la scheda allegata