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DL 4 MAGGIO 2023, N. 48 - FORMAZIONE LAVORATORI

DL 4 maggio 2023, n. 48 - FORMAZIONE LAVORATORI

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti , il DL inserisce la lettera b-bis all’art. 37, secondo la quale il “monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa” debbano essere definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022 (impegno non ancora rispettato)
Tale Accordo oltre ad individuare i contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo (o Accordi) di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti. Lo stesso Accordo dovrà disciplinare la formazione obbligatoria del datore di lavoro e la formazione biennale del preposto (ad oggi quinquennale): finché non sarà emanato sono obblighi non attuabili.