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ABILITAZIONE TRANSPALLET ELETTRICO

ABILITAZIONE TRANSPALLET ELETTRICO

Molti si interrogano sull’obbligatorietà di dover formalizzare l’abilitazione alla conduzione dei transpallet elettrici con uomo a bordo, mezzo adoperato per il sollevamento di materiale.
Il dubbio principale riguarda la necessità o meno di dover frequentare un corso di formazione specifico per l’utilizzo di questa attrezzatura.
La risposta la troviamo mettendo a confronto quanto stabilito dall’art. 73, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro) e l’Allegato A, Sezione A, punto 1.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012:
• art. 73, comma 4 “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (…), ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”;
• art. 73, comma 5 “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.”
• Allegato A: elenca le attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 e tra queste non è specificatamente presente il transpallet elettrico con uomo a bordo
Come fugare ogni dubbio?
Tra le attrezzature regolamentate dall’Accordo Stato Regioni, nell’Allegato VI vengono trattati i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.
Al punto 1.0 si legge “Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del d.lgs. 81/2008, l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.”

Quindi, coloro che hanno frequentato il corso e sono abilitati alla conduzione di una tipologia di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, sono di conseguenza abilitati anche all’uso del transpallet elettrico con uomo a bordo.

Risulta perciò efficace che il Datore di lavoro ufficializzi l’integrazione della formazione degli addetti all’utilizzo delle attrezzature di cui Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni prevedendo alcune ore di addestramento specifiche per il transpallet elettrico con uomo a bordo.

Per maggiori informazioni, contattateci scrivendo a info@gepformazione.it