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ATTESTATI FORMAZIONE: PROROGATA LA SCADENZA

Attestati formazione: prorogata la scadenza

Il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.

Quindi, la scadenza degli attestati relativi alla sicurezza sul lavoro, viene prorogata?
Tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 e per i quali non è possibile l’aggiornamento (cassa integrazione, malattia), conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).

Per fare ulteriore chiarezza, riportiamo di seguito una FAQ a cui il Ministero del lavoro ha risposto:
"In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?"
“In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti”.

Per tutti i dettagli, scarica l'allegato che trovi qui sotto: